TOTTA e DYLAN

Condominio e animali da compagnia

Molte persone che avvertono l'esigenza di vivere con un animale oppure che già vi convivono, devono affrontare il problema dei regolamenti condominiali che proibiscono la presenza di animali.
In realtà sono numerose le sentenze che sanciscono a chiare lettere che nessun regolamento o assemblea condominiale può limitare il diritto di proprietà e che quindi non è possibile impedire in alcun modo di tenere animali in condominio.

La sentenza del 24/3/1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione testualmente recita:
"È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L'assemblea condominale non può deliberarlo".

Da segnalare sono anche le due sentenze emesse da un Pretore di Torino e da uno di Milano i quali hanno assolto dalle loro presunte colpe due proprietari di cani ed in entrambi i casi hanno condannato i proprietari degli stabili alle spese giuridiche, sentenziando inoltre che: "i cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari".

Altro commento ad un'importante sentenza è quella relativo ad un procedimento dinanzi al Giudice di Parma. La sentenza in oggetto afferma che in un condominio l'assemblea dei condomini non può, anche con il voto di maggioranza, imporre il divieto di tenere animali. Ciascuno può avere accanto a se un animale per amico e nessun regolamento di condominio può considerarsi valido se contiene una norma restrittiva in questo senso.

Chi dovesse trovarsi in questa spiacevole situazione deve far valere i suoi diritti e deve sapere che anche se il suo animale rischiasse il pericolo di essere allontanato per il disturbo della quiete pubblica i motivi della protesta dei vicini vanno dimostrati e vagliati caso per caso, per decidere se i rumori superino il livello di normale tollerabilità. Una sentenza del Pretore di Campobasso del 1990 stabilisce che sia necessario l'accertamento dell'effettivo pregiudizio recato alla collettività dei condomini sotto il profilo dell'igiene e della quiete non essendo sufficiente il semplice possesso degli animali.

Una considerazione importante da fare è anche questa: esistono delle leggi che vietano l'abbandono, la Legge 281/1991; come è possibile quindi dare legittimità ad una richiesta di allontanamento? O proibire a qualcuno che ha o vuole avere una animale di portarlo a vivere con lui?

Naturalmente nella scelta dell'animale con cui dividere i nostri giorni dobbiamo avere molto buon senso escludendo tutti gli animali che più soffrono la privazione della libertà, orientandoci verso animali di cui sia possibile soddisfare i bisogni e rispettare le caratteristiche etologiche.Occorre resistere alla tentazione di trasformare la casa in un piccolo zoo.

Gli animali, eccetto cani e gatti, mal si adattano alle mura domestiche; imprigionare pesci, canarini, uccelli, roditori, animali esotici nelle mura domestiche è un’inutile crudeltà.
Anche i cani e gatti hanno comunque bisogno di essere rispettati per le loro caratteristiche etologiche, occorre quindi evitare che trascorrano troppo tempo da soli o chiusi in piccoli spazi o sui balconi.

Immagine tratta da: forza10.com

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